Pubblicata la nuova Legge regionale di riordino dei servizi ambientali
Con l'art.2 comma 186 bis della L. 191/2009, le Autorità d'Ambito di tipo subregionale vengono abrogate (anche se prorogate in attesa della ridefinizione delle funzioni da loro sostenute) e le Regioni sono tenute, attraverso la promulgazione di una legge regionale, a riattribuirne al più presto le funzioni "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".
L'AGENZIA TERRITORIALE REGIONALE
Con la L.R. 23 del 23 dicembre 2011 la Regione Emilia-Romagna adempie alle prescrizioni della 191/2009 prevedendo l'introduzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale sull'intero territorio regionale (e può comprendere anche alcuni comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo le funzioni delle vecchie AATO provinciali in parte ad un nuovo organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi pubblici ambientali, ed in parte allo stesso ente Regione Emilia-Romagna.
La nuova Agenzia opera mediante quattro organi:
- il Presidente: sostanzialmente il rappresentante legale;
- il Consiglio d'Ambito: di fatto costituito dai nove rappresentanti di ciascun Consilgio locale;
- i Consigli locali: costituiti dai Comuni (o dalle Unioni di Comuni o dalle Comunità Montane e dall'ente Provincia;
- il Collegio dei revisori: composto da tre membri nominati dal Presidente.
Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'Agenzia è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali, alle dipendenze di un direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.
Le funzioni dell'Agenzia
Ai fini del servizio idrico integrato il Consiglio d'Ambito provvede:
- all'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- alla definizione e approvazione dei costi totali del servizio;
- all'approvazione, sentiti i Consigli locali, del piano economico-finanziario;
- all'approvazione del piano d'ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- alla gestione dei rapporti con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse costituito presso l'Agenzia;
- all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- alla definizione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza da parte dei Consigli locali;
- al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;
- alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- a formulare un parere ai Comuni sull'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- ad approvare lo schema tipo della carta dei servizi, nonché la relativa adozione da parte dei gestori.
Mentre il Consiglio locale provvede:
- all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli;
- a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- all'approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- alla definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- al controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d'ambito.
LE FUNZIONI DELLA REGIONE
La Regione relativamente al servizio idrico integrato provvede:
- alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
- allo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale dei servizi pubblici, consistenti nella raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi, avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente e (per le competenze nel settore rifiuti) in raccordo con gli Osservatori provinciali sui rifiuti;
- alla definizione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, del limite del costo di funzionamento dell'Agenzia e della quota parte massima di cui all'articolo 4, comma 7 della stessa LR23/2011;
- alla raccolta dei bilanci d'esercizio dell'Agenzia e delle deliberazioni assunte dalla stessa, che sono trasmesse alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione;
- al controllo sui piani e programmi di investimento del piano d'ambito, ai fini di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale.
La Regione esercita altresì il potere di sanzione e, in particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
- alla fornitura delle informazioni richieste sui servizi pubblici di cui alla presente legge;
- al mancato rispetto delle disposizioni della Regione emanate in attuazione del sistema informativo unico a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo (comma 2, lettera a) della LR 23/2011).
Per l'esercizio delle funzioni succitate la Regione si avvale di una struttura organizzativa dedicata: la Struttura di regolazione economica, valutazione e monitoraggio dei servizi pubblici ambientali.